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C.d.L. Anonio D'Ercole

Polizza catastrofale dal 31-03-2025

2025-03-19 09:23

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Polizza catastrofale dal 31-03-2025

Obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative contro i danni catastrofali apartire dal 31 marzo 2025



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Obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative contro i danni catastrofali a partire dal 31 marzo 2025. La misura, introdotta dalla legge di Bilancio 2024 e definita dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 gennaio 2025, n.18 mira a ridurre l'impatto economico dei disastri naturali sullo Stato e a garantire indennizzi più rapidi alle aziende colpite.




Finalità principali e riferimenti normativi che hanno portato all'introduzione dell'obbligo assicurativo catastrofale per le imprese in Italia




Le finalità principali che hanno portato all'introduzione dell'obbligo assicurativo catastrofale per le imprese in Italia sono duplici:


  1. ridurre probabilmente il peso economico delle calamità naturali sul bilancio statale;

  2. consentire alle imprese di ottenere indennizzi in tempi più rapidi.







Soggetti obbligati ed esclusi all’obbligo di polizze catastrofali




Sono soggette all'obbligo di assicurazione catastrofale tutte le imprese tenute all'iscrizione nel relativo Registro con sede in Italia o all'estero ma con una stabile organizzazione in Italia.




RICORDA - Ricordiamo che nel Registro delle Imprese, tenuto presso le locali Camere di Commercio, devono iscriversi tutti gli imprenditori qualunque sia la forma giuridica (sia le le società che le imprese individuali) sotto la quale viene svolta l'attività, ed in particolare una qualunque delle attività di cui all'art. 2195 del c.c.




Sono esclusi dall'obbligo assicurativo le imprese agricole (art. 2135 del codice civile), alle quali continua ad applicarsi la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole . Sono quindi esclusi anche i professionisti .


Quindi, l'obbligo assicurativo riguarda un'ampia gamma di attività imprenditoriali iscritte nel Registro delle Imprese, ad eccezione delle imprese agricole e dei professionisti.




Quali danni immobiliari rientrano nella copertura obbligatoria




I danni immobiliari che rientrano nella copertura obbligatoria sono quelli direttamente cagionati dall’evento calamitoso agli immobili previsti all’articolo 2424 del Codice civile, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3) . Questi beni rappresentano le immobilizzazioni materiali a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa. Nello specifico, si tratta di:




Tuttavia, ci sono delle esclusioni. Non sono assicurabili i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione. Inoltre, non sono coperti i danni che siano conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi, quelli conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose, e quelli relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione .




Quali eventi specifici sono considerati catastrofali




Gli eventi catastrofali che determinano l’indennizzabilità dei danni, secondo quanto specificato nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.18 del 30 gennaio 2025, sono:




Questi eventi sono indicati come quelli per cui scatta l'obbligo di indennizzo in caso di danno ai beni assicurati.




Come viene valutato l'inadempimento dell'obbligo assicurativo




L'inadempimento dell'obbligo di sottoscrivere le polizze contro i danni catastrofali per le imprese viene valutato "ai fini dell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche". Questa valutazione sarà applicata anche in riferimento alle agevolazioni previste in conseguenza di eventi calamitosi o catastrofali.


Tuttavia, l'espressione utilizzata "sia valutato" potrebbe non implicare delle conseguenze dirette in caso di mancato rispetto dell’obbligo assicurativo.


Questo apre a diverse interpretazioni sul necessario collegamento tra la presenza dell'assicurazione e l'accesso ai "fondi pubblici".




Non è stato specificato se, per accedere a sovvenzioni pubbliche in futuro, sia sufficiente che l'impresa abbia una copertura assicurativa al momento della domanda o se l'ente pubblico coinvolto verificherà la situazione assicurativa dell'impresa retroattivamente fino al 31 marzo 2025, negando l'agevolazione se la polizza è stata stipulata dopo tale data. La prima interpretazione sembra, tuttavia, essere quella giuridicamente più sostenibile.




In generale, si rileva che sarebbe da chiarire la questione relativa alla possibilità di ottenere contributi pubblici per i danni non coperti dalle polizze catastrofali. In assenza di indicazioni chiare, non si può affermare con certezza che le imprese, anche senza una copertura assicurativa completa, potranno fare affidamento su risorse pubbliche per la compensazione dei danni non assicurati.




In sintesi, l'inadempimento dell'obbligo assicurativo non sembra comportare sanzioni dirette, ma viene preso in considerazione ai fini dell'accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, sia ordinarie che in seguito a eventi catastrofali. La modalità precisa in cui questa valutazione verrà effettuata e le sue implicazioni rimangono in parte da chiarire.








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